Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale 

Cenni Storici

Il Consorzio di bonifica, inteso come riunione tra “Coloro che hanno interesse comune nella derivazione e nell’uso dell’acqua, o nella bonificazione o nel prosciugamento de’terreni, (...)”, compare per la prima volta nel codice civile del 1865, art. 657. Con il Regio Decreto n. 215 del 1933, che rappresenta tutt’ora lo strumento normativo di riferimento, viene delineata la natura di Ente Pubblico dei Consorzi, caratterizzati da una struttura associativa costituita dai privati. Il medesimo riconoscimento pubblicistico si ritrova nel codice civile del 1942 e nelle pronunce della Corte Costituzionale. Da tale assunto discende che il ruolo istituzionale dei Consorzi di bonifica è caratterizzato dal connubio tra pubblico e privato. Per le opere di competenza pubblica che non risultano a totale carico dello stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica (art. 10 R.D. 215/1933).
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti (art. 21 R.D. 215/1933) e la ripartizione della quota tra i proprietari viene condotta sulla base dei benefici conseguiti (art. 11 R.D. 215/1933). Risulta quindi definita la natura associativa del Consorzio e gli viene riconosciuta la natura di persona giuridica pubblica che ha potere impositivo nei confronti dei consorziati in funzione del beneficio da essi ricevuto. La materia della bonifica si considera tra le materie di competenza “concorrente”, in quanto rientrante in “agricoltura e foreste”, come individuata dall’articolo 117 della Costituzione e confermato dal trasferimento attuato dal D.P.R. 616 del 1977.Le Regioni hanno quindi la possibilità di legiferare pur dovendo attenersi ai principi delineati dal R.D. n. 215 del 1933. La Regione Sardegna ha provveduto con l’emanazione della Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 21 al “Riordinamento dei Consorzi di bonifica”, con la quale all’art. 5 stabilisce che: “I proprietari di beni immobili agricoli ed extra - agricoli compresi nei comprensori di bonifica contribuiscono alle spese di esecuzione, di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza statale e regionale a norma del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni. I conduttori di imprese agricole, o in mancanza i proprietari, contribuiscono alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di bonifica effettivamente funzionanti.”.

La Regione Sardegna ha attuato nel 2006 una riforma riguardante la gestione idrica regionale introducendo un unico soggetto gestore del proprio sistema idrico multisettoriale a cui attribuisce la funzione di conferire la risorsa ai diversi gestori settoriali (L.R. 6 dicembre 2006, n. 19).

Nel 2008 ha inoltre emanato la legge quadro in materia di Consorzi di bonifica (L.R. 23 maggio 2008 n.6) che si pone l’obbiettivo di delineare e chiarire il ruolo dei Consorzi di bonifica all’interno del quadro normativo regionale, definendoli quali gestori della risorsa idrica settoriale agricola.
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